Il Circolo del 72 - 1. Lo Statuto

Insegna dell'associazione Art. 1 - Denominazione e sede    E' costituita l’Associazione Culturale “Il Circolo del ‘72”, di seguito indicata con il termine “Associazione”, con sede in Isola Rizza (VR) Via Merle 790, che intende operare esclusivamente per fini di solidarietà. E’ una libera associazione di fatto, apartica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L’Associazione è regolata a norma del Titolo I, Capo III, articolo 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente statuto. Si ispira ai principi della Legge 266/91, al Decreto Legislativo 460/97. 

 Art. 2 - Finalità    L'Associazione si propone le seguenti finalità:    1. conservazione delle memorie storiche del 72° Gruppo Intercettori dell’Aeronautica Militare in collaborazione con le associazioni culturali e d’arma del territorio;    2.  valorizzazione dei fatti storici aeronautici riferibili al campo di Bovolone e del Basso Veronese e degli altri reparti che hanno condiviso il nome e il logo della 72^ Squadriglia/Gruppo dell’Aeronautica Militare;    3. mantenimento dei vincoli di solidarietà tra tutti coloro che hanno fatto parte del 72° Gruppo I.T.;    4. svolgimento di attività rivolte alla diffusione ed alla conoscenza della storia e della tecnica aeronautica in genere.

Art. 3 - Attività    Per il raggiungimento dei fini sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: -  incentivare e sviluppare la ricerca storica aeronautica; - gestione del sito www.quellidel72.it; - organizzare mostre e visite guidate; - organizzare, convegni, conferenze, dibattiti, seminari e gite; - organizzare proiezioni di film o documentari; - attività ricreative; -  svolgere altre attività comunque e sempre connesse od affini a quelle sopra elencate nonché utile alla realizzazione degli scopi statutari.

 Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti    1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che dichiarano con atto formale la loro adesione all'iniziativa e si impegnano ad operare per le finalità statutarie.    2. E' ammessa l'adesione all'Associazione di enti e soggetti organizzati esterni, sia legalmente riconosciuti, sia liberamente costituiti (aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione), i quali avranno facoltà di designare un loro rappresentante a far parte dell'Assemblea.    3. L'adesione all'Associazione e' subordinata all'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo che e' tenuto a motivarne l'eventuale reiezione.    4. L'adesione cessa in caso di decesso o scioglimento se si tratta di ente o soggetto organizzato. La qualità di associato non e' trasmissibile e sono escluse inoltre partecipazioni temporanee all'Associazione.    5. Ciascun aderente può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione per volontaria rinuncia dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso. L'Associato non ha diritto al rimborso della quota associativa, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.    6.   Oltre ai casi previsti dalla legge è prevista l'esclusione del socio quando: -  non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -  in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione o fomenti dissidi o disordini tra gli associati; -  non viene versata durante tutto il corso dell'anno sociale la quota associativa prevista.    7. Il Consiglio Direttivo, accertati i motivi di cui al punto 6, deciderà sull'esclusione che verrà comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o controfirmata dalle parti interessate.    8. L'Assemblea può sempre dichiarare l'esclusione dall'Associazione per gravi motivi e quando l'aderente assume comportamenti contrari alle finalità del presente Statuto.    9. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di nominare "socio onorario" quelle persone che per il loro comportamento o qualifica contribuiscono in forma meritoria alle finalità dell'Associazione.    10. Gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

 Art. 5 - Obblighi degli aderenti    1. L'adesione all'Associazione si fonda su lealtà, onestà e impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti, a diverso titolo, partecipano alla vita dell'Associazione.   2. Gli aderenti debbono svolgere le attività previamente concordate e le prestazioni da loro svolte, sono fornite a titolo personale volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.    3. Gli aderenti si impegnano, altresì, a versare il canone associativo nella misura stabilita dall'Assemblea.    4. Gli aderenti sono obbligati all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.     5. Le prestazioni e le attività svolte dagli aderenti a favore dell'Associazione sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo e di qualsiasi altra tipologia di rapporto dal contenuto patrimoniale. Le prestazioni non possono essere remunerate nemmeno dal beneficiario.

 Art. 6 - Diritti degli aderenti    1. Gli aderenti maggiori d'età hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative.    2. Tutti gli aderenti all'Associazione hanno diritto di essere informati sui programmi dell'Associazione, di partecipare alle riunioni dell’Assemblea, di controllare l'attività dell'organizzazione, di recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento.    3. Frequentare i locali sociali, partecipare a tutte le manifestazioni della vita associativa, di fregiarsi del distintivo sociale.

Art. 7 - Organi    1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente;    2. Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

  Art. 8 – Assemblea dei Soci    1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.    2.  L'Assemblea degli aderenti può essere straordinaria o ordinaria e ad essa partecipano tutti gli aderenti.    3. All'Assemblea straordinaria competono: - le modifiche allo Statuto; - lo scioglimento dell'Associazione.    4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati i tre quinti degli aderenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quinti degli aderenti. In caso di scioglimento, avvenuta la liquidazione, l'assemblea destinerà l'eventuale patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.    5. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria: - l'elezione del Consiglio Direttivo; - l'approvazione dei programmi di lavoro annuali o pluriennali; - l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dal quale devono risultare i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti; - accettare erogazioni liberali, donazioni e/o lasciti testamentari; - approvare il regolamento interno; - stabilire la misura della quota associativa annuale.    6. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante posta elettronica (e-mail) o lettera, contenente la data, l’ora e l'ordine del giorno, da indirizzarsi al domicilio di ciascun aderente almeno quindici giorni prima della data di convocazione.    7. L'Assemblea e' convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei documenti contabili, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno tre quinti degli aderenti.    8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono valide a maggioranza degli stessi. Ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di tre aderenti mediante semplice delega scritta.    9.  Le votazioni avvengono sulla base del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma del Codice Civile.  Per le elezioni delle cariche sociali si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.

 Art. 9 - Consiglio Direttivo    1. Il Consiglio Direttivo è costituito da nove componenti (compresi e probiviri) eletti dall'Assemblea.    2. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.   3. In caso di dimissioni di uno o più componenti, a ciascuno subentra il primo tra i non eletti che resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.    4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente con preavviso di almeno sette giorni ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno due membri.    5.  Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono deliberate a maggioranza dei presenti. Durante le deliberazioni, in caso di numero pari, il voto del Presidente vale il doppio.    6. Il Consiglio Direttivo provvede a gestire l'attività sociale secondo le linee di indirizzo indicate dall'Assemblea. E' investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Predisporrà il bilancio di previsione ed il consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale.

Art. 10 - Presidente   1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta ordinaria, compete la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.    2. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.    3.  Almeno un mese prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.    4. Il Presidente convoca l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.    5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

 Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti    1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.     2. Il Collegio cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile e giuridico, verifica il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e ne redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.    3. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dal Codice Civile.

Art. 12 - Risorse economiche    1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:> -  quote associative; -  contributi degli aderenti; -  contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; -  contributi di organismi internazionali; -  contributi di privati; -  donazioni e/o lasciti testamentari ricevuti; -  rimborsi derivanti da convenzioni.    2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, per la consultazione da parte degli aderenti, almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.    3. I fondi sono conservati dal tesoriere.    4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del tesoriere.

Art. 13 - Segretario e tesoriere    Il Consiglio nomina il Segretario ed il Tesoriere con i seguenti compiti: a)   Segretario:> -  cura la stesura dei verbali di ogni Assemblea e di ogni riunione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; -  cura la corrispondenza; -  aggiorna i libri sociali. b)   Tesoriere: -  predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo; -  cura i rapporti con gli Istituti di credito; -  redige l'inventario dei beni dell'Associazione;

 Art. 14 - Esercizio sociale e bilancio    1. L'esercizio sociale ha la durata dell'anno solare.    2. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea per l'approvazione, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto    1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno cinque aderenti.     2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le procedure previste dall’art. 8 del presente Statuto.

 Art. 16 - Norma di salvaguardia    1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti che disciplinano la materia.    2. Per ogni eventuale controversia viene designato quale Foro Competente quello di Verona.

 

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